2019-11-21-Gensec-Articoli-ferie-invernali

Ferie per lavoratori durante le vacanze di Natale

Il mese di dicembre è alle porte e sarà ricco di sorprese per i lavoratori: la retribuzione maggiorata per la ricezione della tredicesima e qualche giorno di riposo hanno sicuramente un impatto positivo sul benessere psicofisico dei dipendenti.

Durante il periodo delle vacanze estive abbiamo presentato all’interno del nostro blog le diverse tipologie di permessi di lavoro, la quantità di giorni a disposizione durante l’anno e i vincoli di reperibilità del dipendente. In questo articolo scopriremo le ferie concesse al collaboratore in prossimità del Natale e la modalità di erogazione della tredicesima mensilità.

Giorni di riposo e vacanze di Natale: i diritti del dipendente

Il sogno di ogni collaboratore è quello di riuscire a concedersi un periodo di stop durante le festività natalizie, così da passare qualche giorno in compagnia di amici e parenti. Ci sono dei diritti a tutela del dipendente? Se sì, quali sono e come funzionano i permessi da parte del datore di lavoro? Sono diverse le aziende che non chiudono i battenti per le vacanze e molto spesso i datori di lavoro si trovano a dover fronteggiare una sovrapposizione di richieste di riposo durante le festività tradizionali.

Se, in questi casi, il datore di lavoro dovesse accettare tutte le domande l’azienda ovviamente sarebbe costretta a sospendere l’intera attività. Tuttavia, vi sono casi e casi e di seguito riportiamo tutte le indicazioni in merito a concessioni permessi e gestione del periodo di ferie da parte delle imprese. Sappiamo che sull’azienda pesa l’obbligo di concedere al lavoratore un periodo di 4 settimane di ferie l’anno. Si tratta del periodo minimo stabilito per legge (D.Lgs. 66/2003), rimettendo comunque ai contratti collettivi la possibilità di prevedere concessioni maggiori, derogando alla normativa con disposizioni di miglior favore.

Di questo periodo che ammonta a 4 settimane, almeno 2 settimane vanno fruite nel medesimo anno di maturazione, essendo invece le restanti 2 godibili entro un arco temporale di 18 mesi. Questo cosa implica per il datore di lavoro? Implica che, nel caso in cui il dipendente non abbia fruito delle 2 settimane “obbligatorie” di ferie, è tenuto a concederle nel periodo della ricorrenza natalizia dal momento che, giocoforza, l’annualità si conclude l’ultimo giorno dell’anno, appunto il 31 dicembre.

Festività natalizie: i giorni di chiusura delle aziende

I lavoratori hanno diritto ad assentarsi, con uguale retribuzione, durante i giorni festivi. Riepiloghiamo le festività dei mesi di dicembre e gennaio:

25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano;

1° e 6 gennaio: Capodanno ed Epifania.

La Vigilia di Natale ed il 31 dicembre sono giornate lavorative come le altre (a meno che, ovviamente, non cadano di domenica). È a discrezione del dirigente far lavorare il dipendente per una giornata intera oppure consentire di effettuare orario ridotto.

La percezione della tredicesima

Oltre alla possibilità di fare una pausa dalla vita frenetica del lavoro, i dipendenti nel mese di dicembre hanno diritto alla percezione della tredicesima prima delle feste di Natale. Corrisposta in origine su libera volontà del datore di lavoro, la “gratifica natalizia” è diventata obbligatoria il 5 agosto del 1937 sotto il Governo fascista per i lavoratori del settore industriale.

È stata poi estesa nel 1960 a tutti i dipendenti pubblici e privati. Attualmente si tratta di una vera e propria mensilità extra accreditata a tutti i dipendenti, indipendentemente dal settore di competenza.

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