Sostituzione del portinaio nel periodo delle vacanze

Sostituzione del portinaio nel periodo delle vacanze

Aiuto, il portiere va in ferie! Tutti gli anni si ripropone questo grattacapo e, se in molti hanno già una consolidata routine volta a gestire questa delicata fase di interregno, tanti altri non sanno letteralmente da dove cominciare per gestire quella che può essere una vera e propria emergenza: parliamo di un periodo, quello estivo, in cui i condomini tendono letteralmente a “desertificarsi” ed è quindi nel momento del maggior bisogno che, paradossalmente, si viene a creare un vuoto di custodia e vigilanza.

Del resto la bella stagione si avvicina e, se abbiamo intenzione di farci una meritata vacanza dopo due anni di restrizioni, faremmo bene a cominciare a organizzarci. È così anche per il portiere del nostro condominio che anzi, in questo momento dovrebbe già avervi comunicato il periodo di ferie che intende godere. Il contratto nazionale prevede infatti che il portiere abbia diritto a 26 giorni di ferie l’anno, e che tale diritto sia irrinunciabile.

Cosa prevede il regolamento

La normativa prescrive altresì che egli comunichi con almeno tre mesi d’anticipo le date esatte del periodo in questione. L’assemblea di condominio, pertanto – o l’amministratore se da essa delegato – avrà tutto il tempo necessario per stabilire l’opportunità di una sostituzione e vagliare le soluzioni a disposizione.

Il portiere (detto anche portinaio o custode) infatti è, a tutti gli effetti, un dipendente del condominio e tra i due soggetti intercorre la normale disciplina stabilita dal contratto collettivo di categoria (dipendenti da proprietari di fabbricati, CCNL del 12/12/2012 rinnovato il 26/11/2019).

Se vive nel condominio: il portiere con alloggio

È prassi comune nei condomini italiani che il portiere usufruisca di un alloggio di servizio all’interno dello stabile. Nella stragrande maggioranza dei casi, vi abita stabilmente con la famiglia e non di rado condivide alcuni compiti relativi a cura e custodia dell’edificio con uno o più familiari. Molto spesso il marito si occupa della guardiola e delle mansioni di vigilanza, controllo e manutenzione mentre la moglie è delegata alla pulizia degli ambienti (androne, scale, altri eventuali spazi comuni).

Accade perciò che la scelta per così dire naturale di un sostituto ricada sulla moglie, o comunque sul familiare già dipendente del condominio. Del resto se diamo uno sguardo alla realtà il portiere, come ogni lavoratore dipendente, è sì obbligato a godere un certo numero di giorni di ferie, ma l’obbligo non prevede che debba partire per una villeggiatura. Di questi tempi è possibile che il nostro custode il meritato riposo se lo goda a casa, e che quindi siano fisicamente disponibili i suoi familiari conviventi.

Poter ricorrere a questo tipo di sostituzione può risparmiarci un bel po’ di pensieri perché, nella stragrande maggioranza dei casi, avremo a che fare con una persona alla quale non occorre addestramento né affiancamento. Una persona di cui ci fidiamo, che conosce le dinamiche e sa gestire le particolari esigenze del nostro condominio.

Non sottovalutiamo, infatti, i requisiti di affidabilità e riservatezza desiderabili in una figura così presente nella nostra quotidianità, spesso alle prese con compiti delicati come la corrispondenza e talvolta un certo numero di pubbliche relazioni.

A seconda delle particolari circostanze, infatti, capita che il portiere e la sua famiglia, al di là del sacrosanto rapporto di lavoro, diventino parte integrante della ‘famiglia condominiale’ assumendo il ruolo di buoni vicini di casa, quando non di veri e propri parenti acquisiti.

E se facessimo tutto in famiglia? Cosa dice la legge

Va benissimo ricorrere alla moglie del portiere per la sostituzione, purché non si ceda alla tentazione dell’informalità: perché la legge prevede che il rapporto di lavoro vada sempre disciplinato a prescindere dalla sua durata (e, a maggior ragione, da eventuali legami di parentela tra sostituente e sostituito).

Se la moglie del portiere (individuiamo questa figura per comodità, ma la logica si applica ovviamente ai figli o a qualsiasi altro familiare convivente) ne condivide alcune mansioni in modo per così dire informale (attenzione, siamo in un terreno accidentato sul piano normativo e soprattutto assicurativo), nel senso che sbriga parte dei compiti del marito a titolo di favore personale, è del tutto necessario che in caso di sostituzione per ferie la si inquadri ex novo: occorrerà cioè assumerla con regolare contratto a tempo determinato secondo gli standard del CCNL.

Se viceversa costei è già dipendente del condominio – con mansioni, ad esempio, di pulitrice – si procederà a stipulare ancora una volta un contratto a tempo determinato ma che preveda, per tutta la durata della sostituzione, un inquadramento al livello A3 (portiere) per il quale scatterà di dovere la retribuzione supplementare.

E se la moglie non c’è? Individuare un sostituto

A maggior ragione la stipula di questo contratto si imporrà qualora la persona incaricata della sostituzione non sia già dipendente del condominio. Abbiamo finora parlato di un caso particolare benché comune: quello del portiere che alloggia nello stabile con la famiglia.

In numerosi altri casi però il portinaio abita altrove e intrattiene col condominio un rapporto in tutto simile a quello di un qualsiasi impiegato col suo ufficio (con tanto di cartellino da timbrare, qualche volta). In tal caso, ma anche nel caso in cui non si possa o non si voglia sostituire il portiere con sua moglie, possiamo provvedere a cercare un sostituto tramite i normali canali di reclutamento come liste di collocamento, agenzie di lavoro interinale o ancora imprese di servizi che eroghino tra gli altri anche quello di portierato.

A seconda della modalità prescelta va da sé che in ogni caso il sostituto andrà inquadrato a norma di legge; modalità più informali o forfettarie di retribuzione, infatti, come possono essere i voucher oggi tanto in voga, si adattano con fatica alla circostanza in oggetto: un servizio di portierato, part time o full time, con o senza alloggio, per un numero di giorni superiore alla settimana, non può infatti essere definito saltuario e/o occasionale.

Il contratto a tempo determinato resta quindi la best practice per eccellenza, in casi del genere.
Ricordiamoci anche che se abbiamo un portiere con alloggio il suo sostituto avrà diritto a un corrispettivo economico opportunamente commisurato (indennità sostitutiva): l’alloggio va infatti considerato parte integrante della retribuzione.

Le alternative possibili: rinunciare, delegare.

Fin qui, ciò che riguarda la legge. Ma come già accennato, sono tante le implicazioni di questo particolare rapporto di lavoro e procedere a una sostituzione, pur temporanea, può talvolta rappresentare un vero problema. Tanto più se la cosa diventa oggetto di controversia più o meno formale in sede di assemblea condominiale (che, come si sa, è un gruppo sociale eterogeneo dove solo in casi fortunati è la concordia a regnare).

Esistono allora dei modi per ‘tagliare la testa al toro’: la prima, banalmente, è rinunciare al servizio. Una decisione che, come ogni altra, dovrà essere valutata e calibrata alle vostre particolari esigenze con una stima accurata di costi e benefici. La realtà di un condominio può essere decisamente multiforme: ci sono le piccole realtà quasi familiari e quelle più urbane e contemporanee dove i condòmini a malapena si salutano in ascensore.

E poi quelle che somigliano a organismi autosufficienti, in grado di provvedere autonomamente del tutto o quasi alle necessità comuni; e ancora i piccoli regni fondati su autorità e perizia del portiere, che tutto gestisce e tutto sa, e senza il quale tutto è destinato a crollare; va da sé che in quest’ultimo caso rinunciare tout court al servizio non sembra una buona idea.

Una buona via di mezzo può essere infine rappresentata dal ricorso a una ditta di servizi, alla quale affidare temporaneamente tutte o alcune delle mansioni del portiere: a fronte, magari, di un impegno economico un po’ più sostenuto, un’impresa esterna può infatti assumersi tutta la gravosa gestione di questa fase in termini normativi, burocratici e più squisitamente pratici.

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