2019-07-Gensec-Articolo-Agosto-Ferie-Estive

Vacanze estive e vincoli di reperibilità del dipendente

Esiste un detto molto conosciuto che applichiamo nella quotidianità: “prima il dovere e poi il piacere”.

Quando si ha un impiego si devono rispettare regole, orari, colleghi e superiori. Non si hanno solo degli obblighi però, vi sono anche dei diritti.

Ad ogni lavoratore spetta il riposo settimanale ed un periodo di ferie annuale retribuito.

Si tratta di interi giorni oppure poche ore in cui la persona ha la possibilità di astenersi dall’attività lavorativa, e dedicarsi al ristoro delle energie fisiche e mentali.

Sono diversi i termini con cui solitamente vengono indicati questi momenti di stop: permessi e ferie sono certamente quelli più diffusi.

Conosciamo insieme le analogie e differenze nel nostro articolo e i casi in cui il dipendente deve necessariamente essere reperibile dall’azienda.

 

Permessi di lavoro: le diverse tipologie

I permessi nascono per soddisfare le esigenze del singolo di assentarsi, per un breve periodo, dall’ambiente di lavoro.  Ne esistono diverse tipologie. Iniziamo ad analizzare le principali:

  • I permessi ex festività. Sono previsti nella maggior parte dei contratti, per compensare la perdita di ore (32 in totale) e giorni di riposo causata dall’abolizione delle seguenti festività: San Giuseppe, l’Ascensione, il Corpus Domini, i Santi Pietro e Paolo.

 

  • I permessi studio. Sono ore retribuite per tutelare le esigenze personali di quei lavoratori che vogliono elevare la propria cultura e sviluppare al contempo le capacità professionali.

 

  • I permessi 104. Si tratta di assenze dal lavoro, pari a tre giornate mensili (frazionabili), finalizzate all’assistenza di un familiare affetto da gravi patologie.

 

  • I permessi per lutto, per cui il dipendente ha diritto ad un massimo di 3 giorni l’anno retribuiti. Il familiare in questione deve essere un parente entro il secondo grado, o un componente della famiglia anagrafica.

 

  • I ROL, cui acronimo significa riduzione dell’orario di lavoro, i quali nascono per concedere ai dipendenti una maggiore disponibilità di tempo libero. La loro fruizione deve essere concordata col datore di lavoro: a differenza delle ferie derivano dalla contrattazione, non da norme di legge, e per questo possono essere monetizzati.

 

Ferie: quanti giorni di riposo si hanno a disposizione e come usufruirne

Specialmente in questo periodo dell’anno è frequente sentire parlare di ferie.

Si tratta di giorni di riposo del collaboratore, che devono essere garantiti dall’azienda ospitante e si distinguono dai permessi perché comportano un’assenza per interi giorni.

Sono considerati molto importanti nel mondo del lavoro: basta pensare che la Costituzione Repubblicana sottolineava già nel lontano 1948 l’importanza del concetto di “vacanza obbligatoria”.

Ad oggi la nostra Costituzione, enuncia nell’articolo 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L’art. 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 stabilisce la durata minima delle ferie annuali in quattro settimane, derogabile dai contratti collettivi solo in senso migliorativo.

La decisione su quanti giorni di ferie fare e in quale periodo spetta al datore di lavoro, chiamato da un lato a tener conto delle esigenze aziendali e dall’altro dei bisogni personali del singolo.

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I vincoli di reperibilità del dipendente

Nel paragrafo precedente abbiamo compreso l’importanza dei giorni di riposo per il lavoratore, non solo a livello giuridico ma specialmente a livello psico-fisico.

Con queste salde premesse è intuibile perché non sia consentito al datore di lavoro corrispondere al dipendente un’indennità in sostituzione i giorni di riposo non goduti entro i termini prestabiliti.

Nel momento in cui si parte per le vacanze può accadere che al collaboratore squilli il telefono e che la chiamata arrivi direttamente dal posto di lavoro: in questo caso, stando a quanto prevedono le regole aggiornate, il dipendente è tenuto garantire la reperibilità durante le ferie ma solo se ne è stato dato preavviso.  È diritto dello stesso lavoratore, opporsi all’eventuale rientro immediato.

Durante il proprio periodo di riposo, soprattutto se già iniziato, dunque, il collaboratore non è sempre obbligato a garantire la reperibilità.

Ma qualora dovesse rispondere e dichiarandosi disponibile al rientro immediato in azienda per le esigenze lavorative spiegate dal datore di lavoro, quest’ultimo dovrà risarcire al lavoratore il danno derivante dalla sospensione o dall’annullamento della vacanza, come spese già sostenute per viaggio o hotel.

Se, invece, il lavoratore dovesse rispondere al telefono e non si rendesse disponibile a interrompere le ferie e tornare prima del previsto, non sarebbe prevista alcuna sanzione disciplinare e alcun provvedimento. È perfettamente libero di scegliere come comportarsi. Tuttavia, se il contratto collettivo o un accordo specifico con l’azienda prevede la reperibilità ha l’obbligo di rispondere al cellulare e tornare al lavoro altrimenti i rischi di sanzioni in tal caso ci sono.

 

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